Manifestazioni a premio

Da Socialforge.

Con il D.P.R. 26.10.2001, n. 430, entrato in vigore il 12 aprile 2002, è stato emanato il regolamento concernente "la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali", previsto dall'art. 19, co. 4, della Legge 27.12.1997, n. 449. Sull'argomento sono state emanate le prime istruzioni operative dal parte del Ministero delle Attività Produttive con la circolare del 28.3.2002, n. 1/Amtc e dell' Agenzia delle Entrate con la circolare del 12.4.2002, n. 32/E. In particolare, in considerazione del fatto che a seguito della riforma il Ministero delle Attività Produttive diventa il vero organo di propulsione e di controllo delle manifestazioni a premio, la citata circolare n. 1/Amtc ha riepilogato gli effetti della riforma ed ha risolto alcuni dubbi interpretativi che erano stati sollevati dagli operatori. Inoltre ha approvato le istruzioni ed i modelli delle comunicazioni che sono adesso necessarie per l' esecuzione e la chiusura delle specifiche manifestazioni e che sono scaricabili dal sito www.minindustria.it. Infine ha messo a disposizione degli utenti un numero verde (800-30013) con cui si può direttamente colloquiare con il Ministero per risolvere gli ulteriori problemi che dovessero sorgere.

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Con l'avvento del regolamento in questione molte sono le novità tra le quali:

- l' abolizione dell' autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni a premio; - il passaggio delle competenze dal Ministero dell'Economia a quello delle Attività produttive, competente all'esercizio dell'attività di controllo; - la possibilità,ora offerta agli operatori,di potersi associare tra loro per promuovere in modo collettivo una manifestazione a premio diretta a pubblicizzare nel territorio dello Stato un marchio, un'insegna, un prodotto oppure dei servizi. Tale ultima misura permette alle imprese "promotrici" di conseguire una significativa riduzione degli oneri amministrativi, economici e fiscali.

Il regolamento distingue le manifestazioni a premio in: a) concorsi a premio; b) operazioni a premio. Tale differenziazione è fondamentale in quanto a seconda della tipologia di manifestazione discendono obblighi diversi in capo al promotore.

Destinatari delle manifestazioni

Concorsi e operazioni a premio sono rivolti a:

   * consumatori finali;
   * altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.

Soggetti promotori

Promotori dell'iniziativa sono, solitamente, i soggetti imprenditoriali titolari dell'attività promozionata o le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico ( consorzi, società cooperative). Promotore può essere anche un'impresa non residente nel territorio nazionale, purché abbia un suo rappresentante residente (art. 17, D.P.R. 633/1972).


[modifica] CONCORSI a PREMIO

Si tratta di manifestazioni pubblicitarie, ancorché non condizionate all'acquisto di beni e servizi, la cui attribuzione dei premi dipende:

   * dalla sorte;
   * da congegni le cui caratteristiche affidino unicamente all' alea la designazione del vincitore;
   * dall' abilità o dalla capacità dei concorrenti, chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni (sportive, letterarie, culturali, ecc.), a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o ad apposite commissioni;
   * dall'abilità o capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento (rush and win).

Adempimenti

Le nuove disposizioni regolamentari semplificano agli organizzatori la promozione di un concorso a premio. In sostituzione della richiesta "autorizzazione", basterà inviare una comunicazione preventiva al Ministero delle Attività produttive, compilando un apposito modulo (pubblicato sulla G.U. n. 85 dell'11.4.2002 - modello "prema CO/1) corredato dal regolamento di svolgimento della manifestazione. Inoltre è previsto che a chiusura della manifestazione gli organizzatori compilino un processo verbale di chiusura della manifestazione a premio (modelli "prema CO/2 e "CO/PV"). Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione va presentata da uno solo di essi o da un soggetto delegato. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi vanno notificate al Ministero con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo.

Durata La durata massima del concorso è rimasta fissata in un anno ed i premi messi a disposizione dei vincitori devono essere consegnati tassativamente entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione.

Cauzione Al fine di garantire i premi promessi è richiesto il versamento di una cauzione, pari al valore complessivo dei premi messi in palio, determinato ai fini dell'Iva o della relativa imposta sostitutiva. Se non è possibile determinare il valore dei premi per il calcolo della cauzione, lo stesso è calcolato in via presuntiva. La garanzia può essere alternativamente prestata con deposito di denaro, in titoli o con una fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Ministero da ultimo citato.

Individuazione dei vincitori Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi deve essere effettuata (con relativo onere a carico dei promotori) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 20, co. 2, D.Lgs. 112/1998) o di un suo delegato. In caso di congegni utilizzati per l'assegnazione dei premi che richiedano particolari conoscenze tecniche, al pubblico ufficiale va affiancato un esperto che deve rendere apposita perizia.

Premi non assegnati Per i concorsi è stabilito che i premi previsti e risultati non assegnati o non richiesti vadano alle associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato; in pratica a tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'art. 10,D.Lgs. 460/1997 (Onlus).


[modifica] OPERAZIONI a PREMIO

Per operazioni a premio si intendono le manifestazioni pubblicitarie che prevedono offerte di premi o di regali a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi oppure nelle quali all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati viene offerta la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il premio consiste, in questo caso, nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto, e il contributo richiesto, che non può essere superiore al 75% del costo del prodotto o servizio sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'Iva. Destinatario del premio può essere anche un soggetto diverso dall'acquirente.

Adempimenti Per le operazioni a premio è stata riservata una procedura ancora più agevole rispetto ai concorsi a premio. Per le operazioni della specie non occorre alcuna forma di comunicazione al competente Ministero, ma è sufficiente che il rappresentante legale del soggetto promotore autocertifichi il regolamento della manifestazione e provveda a conservarlo presso la sede dell'impresa a disposizione degli organi di controllo per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi. Le stesse modalità vanno osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

Cauzione Qualora la consegna del "premio" non sia contestuale all'acquisto del bene o del servizio, necessita versare, anche in tale ipotesi, una cauzione, sempre a favore del medesimo Ministero, commisurata al 20% del valore complessivo dei "premi". In tal caso occorre comunicare con il modello OP/1 l'avvenuto versamento della cauzione.

Durata La durata delle operazioni a premio viene fissata in cinque anni ed entro questo periodo devono essere richiesti i premi che vanno consegnati entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio.

Imprese non residenti Un'altra novità di riguardo per i promotori consiste nella possibilità, concessa ad imprese non residenti, di organizzare la manifestazione in Italia attraverso un proprio rappresentante fiscale nel territorio dello Stato e, per i soggetti nazionali, nella facoltà di affidare ad agenzie di promozione la rappresentanza nelle incombenze amministrative, non esclusa, quindi, la conservazione dei documenti e il versamento della cauzione.

MANIFESTAZIONI VIETATE

Lo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio non è consentito quando:

   * il congegno utilizzato per la manifestazione non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e opportunità per tutti i partecipanti;
   * la mancanza di reali scopi promozionali elude il monopolio statale dei giochi e delle scommesse;
   * si realizza un turbamento della concorrenza e del mercato;
   * lo scopo è quello di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti di cui è vietata la pubblicità da disposizioni legislative;
   * sono violate le disposizioni di cui al decreto in esame.

ESCLUSIONI

Non si considerano concorsi ed operazioni a premio:

   * i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche o la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
   * le manifestazioni sportive, salvo che non vengano promessi premi agli spettatori per aumentarne l'affluenza;
   * le iniziative pubblicitarie nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempre che l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
   * le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato o da sconti sul prezzo dei medesimi o su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo;
   * le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore;
   * le manifestazioni nelle quali i premi sono devoluti a enti o istituzionidi carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI

I modelli possono essere presentati al Ministero delle Attività Produttive per posta elettronica, per spedizione postale ovvero con consegna diretta. Per poter utilizzare il servizio elettronico bisogna essere muniti però di firma digitale e bisogna inviare i modelli all'indirizzo m.premio@minindustria.it. In caso di spedizione postale o consegna diretta i modelli dovranno essere sottoscritti dal promotore della manifestazione e dovranno essere inviati al Ministero delle Attività Produttive - DGAMTC - Ufficio B4 - Manifestazioni a premio - Via Molise, 2 ? 00187 ROMA.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE LOCALE

Il regolamento in esame ha provveduto a disciplinare anche le manifestazioni a carattere "locale", quali le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza, imponendo per le stesse rigidi adempimenti e specifici divieti. In particolare, l'art. 13 del D.P.R. 430/2001 consente esclusivamente la realizzazione delle seguenti operazioni:

  1. lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza promossi da Enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle Onlus, a condizione che le manifestazioni in parola siano necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. In mancanza dell'effettiva necessita di reperimento di risorse e in tutti i casi in cui le manifestazioni vengano organizzate in difformità da quanto previsto nel decreto in questione, l'Autorità può vietarne l'esecuzione;
  2. lotterie, tombole e pesche di beneficenza organizzate da partiti e movimenti politici di cui alla Legge 2.1.1997, n. 2, se svolti nell'ambito di manifestazioni locali organizzati dagli stessi. Nel caso in cui i partiti operino al di fuori di manifestazioni locali, si applicano le disposizioni previste nel decreto per i soggetti indicati nel punto sub a);
  3. tombole familiari e private organizzate per fini ludici in ambito familiare e privato.

Sono vietate tutte le altre manifestazioni locali non incluse nell?elenco. Nelle ipotesi elencate sub a) e sub c), i premi messi in palio devono consistere in servizi e in beni mobili (ad es. i buoni di acquisto di prodotti alimentari, purché non convertibili in denaro), ad esclusione del denaro, dei titoli pubblici e privati, dei valori bollati, nonché delle carte di credito e dei metalli preziosi in verghe.

Le lotterie Le lotterie sono definibili come manifestazioni di sorte effettuate attraverso la vendita di biglietti (contrassegnati da serie e numerazione progressive), staccati da registri a matrice, che danno diritto alla vincita di uno o più premi se e in quanto estratti secondo un certo ordine. L' ambito territoriale in cui può essere svolta la lotteria è circoscritto al territorio della Provincia, mentre l'ammontare complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di Euro 51.645,69.

Le tombole Il decreto riporta il ben noto funzionamento della tombola, rammentando che la stessa deve essere effettuata utilizzando cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressiva, recanti numeri ricompresi nell'intervallo da 1 a 90, la cui estrazione, secondo determinate combinazioni, dà diritto all'assegnazione dei premi in palio. In merito all' ambito territoriale, la norma precisa che la vendita delle cartelle deve essere ristretta al Comune sul cui territorio la tombola si estrae ed ai Comuni limitrofi. L'organizzatore può emettere un numero illimitato di cartelle, ma i premi a disposizione dei partecipanti non possono superare l'importo di 12.911,42 euro.

Le pesche e banchi di beneficenza Sono considerate tali le manifestazioni basate sulla sorte, le quali, a motivo della loro organizzazione, non si prestano all'emissione di biglietti a matrice, ma comunque effettuate attraverso la vendita di biglietti, una parte dei quali viene abbinata ai premi messi in palio. Il regolamento non consente la vendita dei biglietti al di fuori del territorio di comunale ove si svolge la pesca, mentre il ricavato non può eccedere la somma di 51.645,69 euro.

Adempimenti Gli Enti e associazioni no-profit organizzatori delle predette manifestazioni devono, almeno trenta giorni prima, darne comunicazione al Commissariato del Governo ed al Sindaco competenti in relazione al luogo ove si svolgerà l'evento. La comunicazione deve contenere, in base all'art. 14 del regolamento, il dettaglio dello svolgimento della manifestazione stessa. Parimenti devono essere comunicate tempestivamente, ai fini dei necessari controlli, eventuali variazioni rispetto alle comunicazioni originariamente prodotte. In particolare, a seconda del tipo di manifestazione, dovrà essere allegata alla comunicazione la documentazione concernente:

  1. per le lotterie, il regolamento recante quantità e natura dei premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei beni, nonché luogo e tempo fissati per l'estrazione e al distribuzione dei premi ai vincitori;
  2. per le tombole:- il regolamento contenente la descrizione analitica dei beni assegnati e l'indicazione analitica dei beni assegnati e l'indicazione del prezzo della singole cartella;- la documentazione che attesti il versamento di apposita cauzione. Detta cauzione (che può essere fornita mediante deposito in denaro, titoli di Stato, o fideiussione bancaria o assicurativa) deve essere prestata a favore del Comune nel cui territorio viene svolta la tombola e deve avere validità non inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di estrazione. L'ammontare della stessa deve risultare di importo corrispondente al valore complessivo dei beni in palio, determinato in base al costo d'acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi;
  3. per pesche o banchi di beneficenza la comunicazione deve indicare numero e prezzo dei biglietti da emettere.

NB: a differenza dei concorsi e delle operazioni a premio non sono stati forniti i relativi modelli di comunicazione per le manifestazioni a carattere locale. Tuttavia è possibile comunque utilizzare a titolo esemplificativo i modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul sito ministeriale, in quanto contengono i requisiti fondamentali richiesti dall'art. 14 del regolamento per le comunicazioni ed i verbali.

Controllo Il controllo sulla regolarità con cui sono svolte le manifestazioni è effettuato dal Comune, il quale è anche destinatario delle somme scaturite dalle eventuali sanzioni irrogate. Le fatture rilasciate a seguito dell'acquisto dei biglietti e delle cartelle, devono contenere l?indicazione della serie e della numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle.

Estrazioni Le estrazioni sono pubbliche e le relative modalità devono essere portate a conoscenza di tutti presso i Comuni coinvolti nell'iniziativa. Nell' avviso vanno riportati gli estremi della comunicazione, il programma di esecuzione, le finalità che l'organizzazione si propone, la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle. Prima dell'effettiva estrazione, dovranno essere ritirati tutti i biglietti e le cartelle non acquistati dai partecipanti (titoli che saranno pubblicamente dichiarati nulli prima dell'estrazione stessa) e si dovrà verificare la corrispondenza della serie e della numerazione dei registri con quanto riportato nelle fatture d'acquisto. Dell'estrazione deve essere redatto un processo verbale che andrà inviato al Commissariato del Governo e consegnato ad un incaricato dal Sindaco a presenziare all'estrazione. Per ciò che attiene alle pesche ed i banchi di beneficenza un responsabile dell' ente promotore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni (da riportare su apposito processo verbale; una copia deve poi essere inviata al Commissariato del Governo e consegnata all'incaricato del Sindaco presente alla manifestazione ). Per le tombole, invece, entro trenta giorni, dall'estrazione dei numeri della tombola l'Ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante la consegna dei premi ai vincitori: se la documentazione risulta regolare, viene immediatamente disposto lo svincolo della cauzione. Detta cauzione viene invece incamerata dal Comune, ove i premi non vengano consegnati ai vincitori entro il suddetto termine di trenta giorni. CONTROLLO

Il Ministero delle Attività Produttive esercita l?attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Per quanto riguarda le manifestazioni di sorte locale il controllo è affidato al Commissariato del Governo ed ai Comuni. EFFETTI TEMPORALI DELLA NUOVA DISCIPLINA

Il MAP nella citata circolare ha specificato che restano assoggettate alla precedente normativa:

   * le manifestazioni a premio che hanno inizio entro l' 11 aprile 2002 indipendentemente dalla richiesta e dall'ottenimento dell'autorizzazione;
   * le manifestazioni per le quali è stata presentata la richiesta di autorizzazione entro l'11 aprile anche se le manifestazioni si svolgeranno a decorrere dal 12 aprile. In questo caso il promotore potrà rinunciare alla richiesta di autorizzazione e quindi beneficiare delle semplificazioni previste dalla nuova disciplina. La rinuncia sarà possibile solo a condizione che le manifestazioni non siano già in fase di svolgimento.

TRATTAMENTO FISCALE

Rilevanza ai fini dell'IVA L'art. 19 della Legge 449/1997 (Legge finanziaria del 1998) ha previsto a partire dall'1.1.1998 la soppressione della tassa di lotteria prevista dalla previgente normativa ed ha introdotto una particolare forma di tassazione tendente ad incidere sul bene oggetto della manifestazione a premio. In particolare, le modalità d'imposizione consistono nell' indetraibilità dell' Iva assolta sull'acquisto o sull'importazione dei beni impiegati per l'esecuzione della manifestazione ovvero, qualora questi non siano soggetti al predetto tributo, del pagamento di un' imposta sostitutiva commisurata al 20% del valore dei medesimi "premi".

Appare ovvio considerare che l'indetraibilità dell'Iva opera esclusivamente per i beni e servizi oggetto dei "premi" e non anche per tutti gli altri acquisti necessari per pubblicizzare l'intera manifestazione a premio. Si pensi, ad esempio, a tutti gli oneri che deve sostenere un'azienda per promuovere una nuova manifestazione (pubblicità attraverso i media, cartellonistica, locandine promotrici, tessere raccolta punti, e così via).

Dalle indicazioni fornite dal Ministero con la C.M. 24.3.1998, n. 89/E, si rileva che qualora vengano utilizzati "premi" rappresentati da beni o servizi il cui commercio o produzione rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta ad essi relativa risulta detraibile, in quanto gli acquisti vengono effettuati nell'esercizio d'impresa, tenendo conto però che, all'atto della loro destinazione a "premio", occorre procedere alla rettifica della detrazione prevista dall'art. 19-bis2, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

La rettifica deve essere operata sulla scorta del valore originario dei beni o servizi desumibile dalle fatture di acquisto o dal loro valore normale.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, con la nota richiamata, ha stabilito che rientrano nel novero dei "premi" da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20%, di cui al co. 8, dell'art. 19 della Legge 449/1997, oltre ai beni o servizi riflettenti operazioni non imponibili ad Iva in acquisto, ex articoli 7, 8, 8-bis e 9 del citato D.P.R. 633/1972, anche quelli riflettenti operazioni che per un qualsiasi motivo, all'atto dell'acquisto, non sono stati assoggettate ad Iva. In definitiva, rientrano nella fattispecie le operazioni che non recano l'addebito separato dell'Iva o che danno luogo ad acquisti esclusi od esenti da tale tributo.

Diversamente, invece, qualora i "premi" siano costituiti da beni e servizi per i quali operano i limiti oggettivi, totali o parziali, alla detrazione, di cui all'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, prestazioni alberghiere, autoveicoli, ecc.), oppure siano acquistati da soggetti con percentuale di detrazione pari a zero, ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto, in quanto esercenti unicamente attività esenti da Iva, i citati "premi" non vanno assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%, in considerazione del fatto che l'indetraibilità dell'Iva, stabilita dal co. 2, dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, si è già realizzata come visto sopra, sia per motivi oggettivi che soggettivi.

La semplificazione delle procedure per la realizzazione delle manifestazioni a premio, introdotte dal predetto regolamento, produce i suoi effetti anche in materia di Iva. Infatti, l'art. 5 prevede che tali manifestazioni possono essere realizzate dalle imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionali e dalle organizzazioni rappresentative dall'associazionismo economico. Da ciò ne deriva che possono avvalersi della disposizione anche le imprese collegate tra loro da vincoli di affiliazione e di associazione e, nel contempo, è possibile distinguere in modo chiaro le differenti fasi in cui si realizzano le manifestazioni medesime.

In pratica, può verificarsi che uno qualsiasi dei promotori si faccia carico dell'organizzazione dell'operazione a premi, sostenendo gli oneri per l'acquisizione dei "premi" e, successivamente, cedere gli stessi beni agli affiliati che procedono poi alla consegna diretta ai vincitori. La ripartizione delle funzioni e l'associazione tra imprese, senza far venire meno l'operazione a premio, consente di evitare l'applicazione nei confronti di tutti i promotori dell'indetraibilità dell'Iva, prevista dal citato art. 19 del D.P.R. 633/1972, sui beni e servizi utilizzati per le stesse operazioni. In buona sostanza, l'indetraibilità dell'imposta opererebbe esclusivamente solo per l'affiliato che materialmente provvede alla consegna del "premio" all'avente diritto.

Rilevanza ai fini delle Imposte sui redditi Il legislatore fiscale, nel tener conto che le manifestazioni a premio sono spesso connotate da una durata pluriennale, ha istituito una specifica disposizione che consente di operare accantonamenti per far fronte ai conseguenti impegni contrattuali. La norma in questione è data dal terzo comma dell'art. 73 del D.P.R. 917/1986, che regola in modo specifico gli accantonamenti relativi agli oneri per operazioni e concorsi a premio.

Gli accantonamenti citati sono deducibili a condizione che si osservi il limite massimo. Tale limite varia a seconda che si tratti di "operazioni" o di "concorsi" a premio, rispettivamente, del 30% o del 70% del valore degli impegni assunti nell'esercizio e che si provveda alla loro iscrizione in apposito fondo del passivo, distinto per esercizio di formazione.

Ciascun fondo deve essere utilizzato soltanto per far fronte agli oneri relativi alla manifestazione dell'esercizio cui il fondo stesso si riferisce, entro il termine del terzo esercizio successivo a quello della sua iscrizione. L'eventuale parte di fondo non utilizzato, al termine del triennio successivo a quello di formazione, concorre a formare il reddito del medesimo esercizio.

Qualora gli oneri sostenuti per i "premi" non trovino piena corrispondenza, al momento dell'effettiva erogazione, con gli importi accantonati si genereranno sopravvenienze attive o passive imputabili al conto economico dell'esercizio in cui si rileva la differenza.


Ritenute sui premi e sulle vincite La Legge finanziaria del 1998, ha istituito la ritenuta d'imposta sulle operazioni a premio (in precedenza prevista solo per i concorsi a premio), applicabile però solo quando il "premio" assume rilevanza reddituale per il beneficiario, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 917/1986. La ritenuta è a titolo d 'imposta con facoltà di rivalsa nella misura del 25%, ridotta al 20% se i partecipanti si sottopongono a prove di abilità e al 10% per i premi di lotterie, tombole o banchi di beneficenza. Il richiamato art. 6 stabilisce che i redditi soggetti ad imposta sono i seguenti: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente ed autonomo; redditi d' impresa e redditi diversi. Da ciò discende che, ai fini dell?imponibilità dei "premi", derivanti da operazioni a premio, occorre preliminarmente stabilire se i medesimi possano risultare in una delle predette categorie reddituali. La lett. d) dell'art. 81 del D.P.R. 917/1986 dispone che sono redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

L'art. 30, D.P.R. 600/1973 specifica che la ritenuta non deve essere operata quando altre norme prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte. In effetti la ritenuta non va operata qualora l'organizzatore abbia con il beneficiario un rapporto che preveda altre ritenute, come nel caso dei dipendenti, lavoratori autonomi o intermediari di commercio. In tale ipotesi, infatti, prevale la tassazione ordinaria e il premio costituisce reddito in natura.

Infine, si osserva che la ritenuta d'imposta non si applica se i "premi", assegnati allo stesso soggetto nel corso del medesimo periodo d'imposta, complessivamente non superano il valore di euro 25,82. In caso contrario, se il valore dei "premi" supera il predetto limite minimo, l'intero ammontare è soggetto a tassazione.

Fonte: